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Statuto
FOIV approvato nel corso dell’Assemblea del 15 dicembre 2009
Testo dello
Statuto in formato .pfd
Art. 1
Gli Ordini degli Ingegneri del Veneto, visto lo
Statuto della Regione Veneto e di questo particolarmente gli articoli 22 e
35, costituiscono la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del
Veneto.
La Federazione ha sede nel Capoluogo di Regione.
Art. 2
Le finalità della Federazione sono le seguenti:
• essere interlocutore della Regione Veneto per tutte
le problematiche di categoria di competenza regionale;
• essere fornitore, per gli iscritti agli ordini
provinciali aderenti alla Federazione, dei servizi che per rapporto di
scala, tipicità ed economicità gli Ordini ritengono delegabili;
• dare maggiore autorevolezza, forza ed incisività
alle scelte di politica di categoria, da perseguire a livello regionale e
nazionale.
Art. 3
Sono organi della Federazione Regionale:
1) l’Assemblea
2) il Consiglio
3) il Comitato Esecutivo
4) il Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti
degli Ordini
5) il Presidente
Art. 4
L’Assemblea è costituita dal Presidente e da tutti i
componenti dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.
I consiglieri della Federazione, che non ricoprano la
carica di Consigliere del proprio Ordine provinciale, partecipano alla
Assemblea senza diritto di voto.
Ciascun componente dell’Assemblea dispone di un voto.
Ogni componente, in caso di impedimento, può delegare
altro componente a votare per lui; ogni singolo componente non può rappresentare
per delega più di un componente assente.
L’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a. approva le
linee della politica di categoria e le direttive generali per l’attività
del Consiglio;
b. approva le
norme di etica elaborate dal Consiglio;
c. approva i
bilanci.
d. approva eventuali modifiche al presente Statuto.
Le modifiche possono essere richieste da almeno un quinto dei componenti
l’Assemblea.
Art. 5
L’Assemblea viene indetta dal Presidente, in via ordinaria,
ogni anno o, in via straordinaria, su deliberazione del Consi-glio o
qualora ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un
quinto.
La convocazione deve essere inviata ai singoli
componenti almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante
comunicazione con posta elettronica certificata contenente l’indicazione
del luogo, del giorno, dell’ora, dell’ordine del giorno e con l’indicazione
della seconda convocazione.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene
la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione da tenersi a
distanza di almeno un’ora, quando siano presenti almeno un quinto dei
componenti e siano rappresentati almeno cinque Ordini.
Art. 6
Il Consiglio è costituito dal Presidente della
Federazione, dal Presidente di ciascun Ordine, da 5 consiglieri nominati
dai Consigli con più di 3.000 iscritti, da 4 consiglieri nominati dai
Consigli con più di 2.000 iscritti, da 3 consiglieri nominati da ciascuno
dai Consigli con più di .1000 iscritti e da 2 consiglieri nominati da
ciascuno dai Consigli con meno di 1.000 iscritti.
I consiglieri della Federazione sono nominati tra gli
iscritti agli Ordini provinciali a seguito di delibera formale dei
rispettivi Consigli degli Ordini.
Ogni consigliere dispone di un voto.
In caso di impedimento alla partecipazione ad un
Consiglio, un consigliere può essere sostituito tramite delega deliberata
dal proprio Consiglio provinciale.
Art. 7
Il Consiglio elegge il Presidente tra i suoi
componenti.
Il Consiglio elegge altresì tra i suoi componenti due
Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere della Federazione.
Il Presidente, i Vice Presidenti il Segretario ed il
Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo che resta in carica per un
periodo pari alla durata dei Consigli Provinciali; i suoi componenti sono
rieleggibili.
L’elezione dei componenti del Comitato Esecutivo
avviene con votazioni separate, a maggioranza qualificata.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ad
una riunione dell’Assemblea o del Consiglio ne fa le veci uno dei
Vicepresidenti e nel caso di assenza anche dei Vice Presidenti, ne fa le
veci il consigliere più anziano per iscrizione all’Ordine o, in caso di
pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
Art. 8
Il Consiglio di Federazione esercita le seguenti
attribuzioni:
a) attua a livello regionale la politica di categoria
stabilita dall’assemblea;
b) esprime pareri ed assume iniziative presso gli
organi regionali competenti in relazione a leggi, regolamenti o programmi
che interessino la professione comunque esercitata;
c) partecipa alla determinazione delle scelte
legislative ed amministrative della Regione;
d) è organo di consultazione diretta della Regione;
e) interviene, in sede regionale, per lo svolgimento
di ogni attività riguardante la tutela del titolo, la dignità ed il
prestigio della professione di ingegnere comunque esercitata;
f) interpretata e integra le norme di etica
professionale operanti per tutti gli Ordini costituenti la Federazione;
g) nomina commissioni consultive e di studio per i
problemi di interesse regionale, con la partecipazione ad ognuna di almeno
un consigliere, provvedendo a designare il Presidente responsabile di
ciascuna commissione;
h) designa, su richiesta, i membri ingegneri per i
vari Consigli di amministrazione, per i Comitati e per le Commissioni di
carattere regionale;
i) promuove servizi di consulenza tecnico-giuridica
per gli Ordini provinciali per raggiungere una uniformità operativa;
l) promuove corsi di formazione ed aggiornamento professionale
per gli iscritti agli Ordini;
m) esprime parere sulle interpretazioni della tariffa
professionale in ambito regionale;
n) definisce la propria struttura operativa e
gestionale.
Art. 9
Il Consiglio viene convocato di norma almeno ogni
trimestre ed entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei
consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta con gli argomenti da
porre in discussione.
L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8
giorni prima della riunione, salvo casi di documentata urgenza.
Le riunioni di Consiglio sono valide quando sia
presente la maggioranza dei suoi componenti e siano rappresentati almeno
cinque Ordini.
Il verbale di ogni riunione, sottoscritto dal
Presidente, deve essere approvato nella riunione successiva.
Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne
dispone la convocazione quando lo ritenga opportuno e comunque nei termini
e con le modalità di cui all’art. 9, ed esercita le attribuzioni intese al
regolare funzionamento del Consiglio stesso.
Il Presidente peraltro presiede il Comitato Esecutivo
che ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio, predisporre
l’Ordine del giorno dei Consigli e delle Assemblee, di coordinare i lavori
delle Commissioni e di provvedere all’ordinaria amministrazione della
Federazione e di tenere i rapporti con il C.N.I., Ordini, categorie
professionali, Enti ed organizzazioni di carattere nazionale e regionale.
Art. 11
Il Consiglio di Federazione può delegare al Comitato
Esecutivo, integrato dai Presidenti degli Ordini o loro delegati, decisioni
di sua competenza.
Tali deleghe possono essere permanenti: in tal caso
le decisioni assunte non necessitano di ratifica del Consiglio di
Federazione, che è invece necessaria per decisioni assunte per le deleghe
non permanenti.
Art. 12
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
saranno adottate secondo due
procedure:
• deliberazioni di ordinaria rilevanza: a maggioranza
semplice;
• deliberazioni di particolare rilevanza: a
maggioranza qualificata.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo integrato dai
Presidenti degli Ordini saranno adottate, su delega del Consiglio o in casi
di particolare urgenza (in quest’ultima circostanza dovranno essere poi
ratificate dal Consiglio stesso), secondo due procedure:
• deliberazioni di ordinaria rilevanza: a maggioranza
semplice;
• deliberazioni di particolare rilevanza: con doppia
maggioranza qualificata; in questo caso il voto sarà espresso dai soli
Presidenti dei singoli Ordini (o da un loro delegato).
Sono da considerare di particolare rilevanza le
deliberazioni riguardanti: le modifiche statutarie, l’attuazione delle
linee politiche di categoria, l’etica, le interpretazioni tariffarie, i
rapporti con Enti, Istituzioni e le altre categorie professionali in ambito
Regionale, i rapporti con il CNI ed eventuali altre delibere che il
Consiglio riterrà opportuno di votare a maggioranza qualificata, su
richiesta anche di un solo Ordine provinciale.
Art. 13
Per maggioranza semplice si intende il 50% + 1 (cinquanta
per cento più uno) dei componenti del relativo Organo di Federazione
(Consiglio o Assemblea o Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti).
Per maggioranza qualificata si intende il 70%
(settanta per cento) dei componenti del relativo Organo di Federazione
(Consiglio o Assemblea).
Per doppia maggioranza qualificata, si intende quella
espressa dai presidenti provinciali, dove il voto del singolo presidente,
espressione del proprio consiglio Provinciale, è pesato in funzione del
numero di iscritti del proprio Ordine Provinciale; la doppia maggioranza
qualificata è raggiunta quando la somma dei voti pesati espressi sia
superiore al 70% dei voti complessivi e sia espressa da almeno 5 Presidenti
(Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti degli Ordini).
Il numero degli iscritti a ciascun Ordine Provinciale
è quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 14
Le cariche assegnate in seno alla Federazione
Regionale non sono remunerate.
Ai rimborsi spese dei componenti sia dell’Assemblea
che del Consiglio provvederanno gli Ordini di appartenenza. Ai rimborsi
spese dei componenti del Comitato Esecutivo provvederà la Federazione.
Art. 15
Le spese per il funzionamento della Federazione
vengono suddivise tra i vari Ordini in proporzione al numero dei rispettivi
iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
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