Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto

 

 

 

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Statuto FOIV approvato nel corso dell’Assemblea del 15 dicembre 2009

Testo dello Statuto in formato .pfd

 

 

Art. 1

Gli Ordini degli Ingegneri del Veneto, visto lo Statuto della Regione Veneto e di questo particolarmente gli articoli 22 e 35, costituiscono la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.

La Federazione ha sede nel Capoluogo di Regione.

 

Art. 2

Le finalità della Federazione sono le seguenti:

• essere interlocutore della Regione Veneto per tutte le problematiche di categoria di competenza regionale;

• essere fornitore, per gli iscritti agli ordini provinciali aderenti alla Federazione, dei servizi che per rapporto di scala, tipicità ed economicità gli Ordini ritengono delegabili;

• dare maggiore autorevolezza, forza ed incisività alle scelte di politica di categoria, da perseguire a livello regionale e nazionale.

 

Art. 3

Sono organi della Federazione Regionale:

1) l’Assemblea

2) il Consiglio

3) il Comitato Esecutivo

4) il Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti degli Ordini

5) il Presidente

 

Art. 4

L’Assemblea è costituita dal Presidente e da tutti i componenti dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.

I consiglieri della Federazione, che non ricoprano la carica di Consigliere del proprio Ordine provinciale, partecipano alla Assemblea senza diritto di voto.

Ciascun componente dell’Assemblea dispone di un voto.

Ogni componente, in caso di impedimento, può delegare altro componente a votare per lui; ogni singolo componente non può rappresentare per delega più di un componente assente.

L’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a.  approva le linee della politica di categoria e le direttive generali per l’attività del Consiglio;

b.  approva le norme di etica elaborate dal Consiglio;

c.  approva i bilanci.

d. approva eventuali modifiche al presente Statuto. Le modifiche possono essere richieste da almeno un quinto dei componenti l’Assemblea.

 

Art. 5

L’Assemblea viene indetta dal Presidente, in via ordinaria, ogni anno o, in via straordinaria, su deliberazione del Consi-glio o qualora ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un quinto.

La convocazione deve essere inviata ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante comunicazione con posta elettronica certificata contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, dell’ordine del giorno e con l’indicazione della seconda convocazione.

L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno un’ora, quando siano presenti almeno un quinto dei componenti e siano rappresentati almeno cinque Ordini.

 

Art. 6

Il Consiglio è costituito dal Presidente della Federazione, dal Presidente di ciascun Ordine, da 5 consiglieri nominati dai Consigli con più di 3.000 iscritti, da 4 consiglieri nominati dai Consigli con più di 2.000 iscritti, da 3 consiglieri nominati da ciascuno dai Consigli con più di .1000 iscritti e da 2 consiglieri nominati da ciascuno dai Consigli con meno di 1.000 iscritti.

I consiglieri della Federazione sono nominati tra gli iscritti agli Ordini provinciali a seguito di delibera formale dei rispettivi Consigli degli Ordini.

Ogni consigliere dispone di un voto.

In caso di impedimento alla partecipazione ad un Consiglio, un consigliere può essere sostituito tramite delega deliberata dal proprio Consiglio provinciale.

 

Art. 7

Il Consiglio elegge il Presidente tra i suoi componenti.

Il Consiglio elegge altresì tra i suoi componenti due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere della Federazione.

Il Presidente, i Vice Presidenti il Segretario ed il Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo che resta in carica per un periodo pari alla durata dei Consigli Provinciali; i suoi componenti sono rieleggibili.

L’elezione dei componenti del Comitato Esecutivo avviene con votazioni separate, a maggioranza qualificata.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ad una riunione dell’Assemblea o del Consiglio ne fa le veci uno dei Vicepresidenti e nel caso di assenza anche dei Vice Presidenti, ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all’Ordine o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

 

Art. 8

Il Consiglio di Federazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) attua a livello regionale la politica di categoria stabilita dall’assemblea;

b) esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi, regolamenti o programmi che interessino la professione comunque esercitata;

c) partecipa alla determinazione delle scelte legislative ed amministrative della Regione;

d) è organo di consultazione diretta della Regione;

e) interviene, in sede regionale, per lo svolgimento di ogni attività riguardante la tutela del titolo, la dignità ed il prestigio della professione di ingegnere comunque esercitata;

f) interpretata e integra le norme di etica professionale operanti per tutti gli Ordini costituenti la Federazione;

g) nomina commissioni consultive e di studio per i problemi di interesse regionale, con la partecipazione ad ognuna di almeno un consigliere, provvedendo a designare il Presidente responsabile di ciascuna commissione;

h) designa, su richiesta, i membri ingegneri per i vari Consigli di amministrazione, per i Comitati e per le Commissioni di carattere regionale;

i) promuove servizi di consulenza tecnico-giuridica per gli Ordini provinciali per raggiungere una uniformità operativa;

l) promuove corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli iscritti agli Ordini;

m) esprime parere sulle interpretazioni della tariffa professionale in ambito regionale;

n) definisce la propria struttura operativa e gestionale.

 

Art. 9

Il Consiglio viene convocato di norma almeno ogni trimestre ed entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi di documentata urgenza.

Le riunioni di Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e siano rappresentati almeno cinque Ordini.

Il verbale di ogni riunione, sottoscritto dal Presidente, deve essere approvato nella riunione successiva.

 

Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne dispone la convocazione quando lo ritenga opportuno e comunque nei termini e con le modalità di cui all’art. 9, ed esercita le attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso.

Il Presidente peraltro presiede il Comitato Esecutivo che ha il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio, predisporre l’Ordine del giorno dei Consigli e delle Assemblee, di coordinare i lavori delle Commissioni e di provvedere all’ordinaria amministrazione della Federazione e di tenere i rapporti con il C.N.I., Ordini, categorie professionali, Enti ed organizzazioni di carattere nazionale e regionale.

 

Art. 11

Il Consiglio di Federazione può delegare al Comitato Esecutivo, integrato dai Presidenti degli Ordini o loro delegati, decisioni di sua competenza.

Tali deleghe possono essere permanenti: in tal caso le decisioni assunte non necessitano di ratifica del Consiglio di Federazione, che è invece necessaria per decisioni assunte per le deleghe non permanenti.

 

Art. 12

Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio saranno adottate secondo due

procedure:

• deliberazioni di ordinaria rilevanza: a maggioranza semplice;

• deliberazioni di particolare rilevanza: a maggioranza qualificata.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti degli Ordini saranno adottate, su delega del Consiglio o in casi di particolare urgenza (in quest’ultima circostanza dovranno essere poi ratificate dal Consiglio stesso), secondo due procedure:

• deliberazioni di ordinaria rilevanza: a maggioranza semplice;

• deliberazioni di particolare rilevanza: con doppia maggioranza qualificata; in questo caso il voto sarà espresso dai soli Presidenti dei singoli Ordini (o da un loro delegato).

Sono da considerare di particolare rilevanza le deliberazioni riguardanti: le modifiche statutarie, l’attuazione delle linee politiche di categoria, l’etica, le interpretazioni tariffarie, i rapporti con Enti, Istituzioni e le altre categorie professionali in ambito Regionale, i rapporti con il CNI ed eventuali altre delibere che il Consiglio riterrà opportuno di votare a maggioranza qualificata, su richiesta anche di un solo Ordine provinciale.

 

Art. 13

Per maggioranza semplice si intende il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei componenti del relativo Organo di Federazione (Consiglio o Assemblea o Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti).

Per maggioranza qualificata si intende il 70% (settanta per cento) dei componenti del relativo Organo di Federazione (Consiglio o Assemblea).

Per doppia maggioranza qualificata, si intende quella espressa dai presidenti provinciali, dove il voto del singolo presidente, espressione del proprio consiglio Provinciale, è pesato in funzione del numero di iscritti del proprio Ordine Provinciale; la doppia maggioranza qualificata è raggiunta quando la somma dei voti pesati espressi sia superiore al 70% dei voti complessivi e sia espressa da almeno 5 Presidenti (Comitato Esecutivo integrato dai Presidenti degli Ordini).

Il numero degli iscritti a ciascun Ordine Provinciale è quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

Art. 14

Le cariche assegnate in seno alla Federazione Regionale non sono remunerate.

Ai rimborsi spese dei componenti sia dell’Assemblea che del Consiglio provvederanno gli Ordini di appartenenza. Ai rimborsi spese dei componenti del Comitato Esecutivo provvederà la Federazione.

 

Art. 15

Le spese per il funzionamento della Federazione vengono suddivise tra i vari Ordini in proporzione al numero dei rispettivi iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

FOIV – Pegaso District, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia