
Federazione regionale degli Ordini degli
Ingegneri del Veneto
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Presentate
in Consiglio Regionale del Veneto le osservazioni FOIV sul DL N. 120 Il 7 giugno
2006 la FOIV ha partecipato, presso la VII Commissione Consiliare del
Consiglio Regionale del Veneto, all’audizione di consultazione sul Disegno di
Legge di iniziativa della Giunta Regionale N. 120 – Disposizioni generali
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In questa
seduta la Federazione ha presentato un proprio documento contenete le
osservazioni che essa ha ritenuto fondamentale far presenti in sede
regionale. All’audizione
erano presenti i rappresentanti degli Enti indicati di seguito: Commissario ANMIC VENETO (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi
Civili) Coordinatore regionale FAND VENETO (Federazione delle Associazioni
Nazionali dei Disabili) Presidente UIC (Unione Italiana Ciechi) Presidente ENS (Ente Nazionale Sordomuti) Presidente AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) Presidente ANCI VENETO (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) Presidente UPI VENETO (Unione delle Province Italiane) Presidente FOAV (Federazione regionale degli Ordini degli Architetti
del Veneto) Presidente FOIV (Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri
del Veneto) Presidente del Comitato Veneto del Collegio dei Geometri Disegno di
Legge della GR n. 120 (DGR 3/DDL del 7 febbraio 2006) – Prima parte Disegno di
Legge della GR n. 120 (DGR 3/DDL del 7 febbraio 2006) – Seconda parte Documento
della Federazione sul DL n. 120 DOCUMENTO DELLA FEDERAZIONE SUL
DL N. 120 Si espone di seguito una
sintesi unitaria delle osservazioni, dei commenti e delle proposte formulate
dagli ingegneri iscritti agli Ordini Professionali aderenti alla Federazione
degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV), relativa ai contenuti degli
articoli del progetto di legge in oggetto. Si evidenzia facilmente come gli
articoli analizzati siano fondamentalmente quelli più specialistici a
contenuto tecnico in materia di edilizia, ma anche quelli a carattere più
generale che maggiormente interessano gli ingegneri nello svolgimento della
propria attività professionale. ART. 1 –
Finalità
Davvero fondamentale è l’introduzione del
termine “fruibilità”, il quale, superando ed estendendo i limiti delle
definizioni di “accessibilità, adattabilità e visitabilità”
presenti nella legge da abrogare (Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 41),
sintetizza e rafforza con efficacia l’importante concetto di possibilità per
chiunque di poter utilizzare con pieno godimento, in sicurezza e autonomia,
spazi, arredi, servizi e attrezzature messi a disposizione in edifici
pubblici, privati e luoghi aperti al pubblico. Opportuna
anche la sostituzione del termine “handicap” con “disabilità”, poiché con quest’ultimo si vuole giustamente superare il limitato
concetto di “ridotta o impedita capacità motoria”, per estenderlo e
generalizzarlo invece a tutte le forme di disabilità, non solo a quelle
fisiche. Disabili e anziani in primo luogo, ma anche disabili temporanei e
persino i cittadini normodotati e in buona salute.
E’ infatti importante sottolineare che una progettazione mirata e finalizzata
a tenere conto delle particolari necessità dei cittadini disabili consente di
ottenere una migliore “fruibilità” degli spazi d’uso anche per tutti gli
altri cittadini. ART. 6 – Progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici
esistenti Comma 1
Questo
comma dell’articolo, prevedendo l’osservanza delle prescrizioni tecniche
anche nei casi di ristrutturazione di interi edifici, se da un lato tutela
giustamente il concetto di fruibilità di cui all’Art.
1, da un altro solleva tuttavia legittime interrogazioni sulle modalità di
applicazione delle citate prescrizioni in situazioni ricorrenti nella pratica
professionale. In altri termini si vuole richiamare l’attenzione del
legislatore sul fatto che esistono casi concreti di intervento nei quali
risulta assai difficoltoso da un punto di vista tecnico poter applicare la
norma al fine di rispettare i citati criteri di fruibilità degli edifici. Concretamente,
un edificio che debba essere ristrutturato con destinazione d’uso aperta al
pubblico, che non disponga fisicamente dello spazio per l’installazione
dell’impianto di sollevamento (ascensore), pone serie problematiche al
rispetto dell’accessibilità ai piani superiori da parte delle persone con
disabilità. Ancora, non viene espressamente specificato se il rispetto della
norma vale comunque anche per gli edifici privati di modeste dimensioni come
le abitazioni unifamiliari. Questi
appena citati indicano esempi possibili di casi molto ricorrenti
nell’esercizio della professione che questo comma dell’articolo non compendia
adeguatamente. Questo vuoto normativo indurrebbe il progettista o a non
eseguire l’opera, o a violare, per assurdo, la legge quando non è nelle
condizioni di poter rispettare le prescrizioni normative per i necessari
adeguamenti tecnico/strutturali (primo esempio), ovvero a rispettare le
prescrizioni, ma con costi d’intervento molto onerosi a carico di ogni
committente anche per edifici privati di piccole dimensioni (secondo
esempio). Questo
articolo, infine, specifica che l’emanazione delle prescrizioni tecniche sono
stabilite con provvedimenti della Giunta Regionale, giustamente più
flessibili, su temi che hanno per oggetto situazioni in rapida evoluzione
rispetto alla legislazione statale, che invece ne indica i principi
fondamentali di carattere generale. Comma 2
E’
opportuno che questo comma dell’articolo elenchi le “normative tecniche
specifiche” il cui rispetto, nel caso di singole parti di edifici, non
obbliga ad applicare le prescrizioni tecniche di cui al comma 1. ART. 7 –
Coordinamento con le norme edilizie
Comma 2 e comma 3
Se
nelle indicazioni generali date dalla norma c’è il pregio di riunire in
un’unica figura le competenze di cui al comma 3, l’istituzione del tecnico
esperto in materia di barriere architettoniche da un punto di vista
operativo/funzionale implica una serie di legittime interrogazioni ed osservazioni
che a nostro giudizio potrebbero comprometterne l’opportunità dell’esistenza
stessa. Innanzitutto
la norma specifica che la Giunta Regionale stabilisce solamente i criteri per
l’attribuzione della qualifica, di cui al comma 4, ma nulla precisa a riguardo
di chi ha poi l’autorità per conferire questa qualifica. Ma per i suddetti
criteri non vengono elencate neppure le linee guida generali che ne
dovrebbero essere a fondamento: sono da citare, ad esempio, l’esperienza
maturata nel settore edilizio, i corsi di formazione specialistici svolti
nell’ambito specifico o che dovranno essere sostenuti, ecc. La
norma è poi carente su un punto di fondamentale importanza: non viene
specificato se il tecnico esperto è una figura che dovrà svolgere la propria
attività all’interno dell’Amministrazione Pubblica, ovvero debba essere un
professionista esterno incaricato su nomina da parte di qualche Ente preposto
allo scopo (Ordine Professionale, Amministrazione Comunale, ecc.). L’ipotesi
di una figura interna all’Amministrazione Pubblica rischia di appesantire la
burocrazia del processo progettuale, di per sé già aggravato dai molti
adempimenti legislativi, poiché introdurrebbe nuove procedure per ottenere la
richiesta di parere obbligatorio per tutti i progetti, quelli pubblici da
approvare e quelli privati da autorizzare. La conseguenza più rilevante
sarebbe costituita da un significativo allungamento dei tempi per
l’ottenimento di tutti i permessi e le concessioni necessarie per l’inizio
dei lavori, sia pubblici che privati. Inoltre l’introduzione di questa figura
tecnica rappresenterebbe un costo economico aggiuntivo per le casse degli
Enti Pubblici, come noto, sempre in difficoltà per le limitate risorse
disponibili. Anche
l’ipotesi di un professionista esterno sembra una soluzione poco agevole da
perseguire nella pratica professionale. Si ritiene infatti che essa, oltre a
non contribuire a semplificare l’applicazione della norma in oggetto nel
contesto complessivo del progetto/lavoro, aggiunge un ulteriore livello esterno
di “controllo superiore” con il quale il professionista dovrà comunque
interagire e confrontarsi per ottenerne il parere di
approvazione/autorizzazione. Se l’istituzione di questa figura dovesse
comunque concretizzarsi, si spera che ciò comporti un effettivo miglioramento
nella cultura tecnica per tutti e non solo un’occasione di lavoro
“burocratico” e/o di assunzioni/incarichi più o meno clientelari negli/dagli
uffici tecnici comunali. Sembra infatti molto concreto il rischio che
l’adozione di questa soluzione possa portare all’instaurarsi di un sistema di
clientelismo che, non giovando a nessuno, contrasterebbe sia con le finalità
della norma di cui all’Art. 1, sia con i principi
deontologici della nostra categoria. Visto
comunque che la norma non sembra presentare particolare difficoltà, nè nell’interpretazione degli articoli e neppure nella
loro applicazione nell’ambito professionale, appare eventualmente più
ragionevole che questa mansione di tecnico esperto possa essere integrata a
quelle di una figura già esistente nel processo progettuale. Per i lavori
privati potrebbe coincidere con il professionista stesso, in possesso dei
requisiti necessari da definire, mentre per i lavori pubblici il parere
obbligatorio di cui al comma 2 potrebbe essere di competenza del Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), di cui agli Artt. 4,
5, 6, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e Art. 7, Legge
11 febbraio 1994, n. 109. Il
RUP, che in ogni caso è un tecnico di cui all’Art.
7, comma 5, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, tra gli altri compiti ha infatti
anche quello di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto
definitivo ed esecutivo, verificando o facendo verificare che, nel rispetto
del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati
gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti. Per facilitare lo svolgimento di
questo compito, il RUP potrebbe accedere ai dati archiviati nel centro
regionale di documentazione di cui all’Art. 18. Comma 4
Si
ritiene opportuno che il testo del comma in oggetto venga modificato come
segue (in grassetto le aggiunte): La
Giunta Regionale, sentito il parere
della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri, della Federazione
Regionale degli Ordini degli Architetti e del Comitato Veneto del Collegio
dei Geometri stabilisce mediante
apposita delibera i criteri per l'attribuzione della qualifica di esperto
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al comma 2. ART. 8 – Piani per l’eliminazione delle
barriere architettoniche L’articolo
non indica esplicitamente se l’attuazione dei Piani di eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all’Art. 8,
mediante interventi di adeguamento, riguarda solo gli edifici pubblici ovvero
anche quelli privati. Più precisamente esso rimanda comunque all’Art. 32, comma 21, Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all’Art. 24, comma 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
fanno riferimento solo agli edifici pubblici già esistenti. Poiché a questi
interventi di adeguamento sono riservati parte dei proventi comunali (Art. 9), per una maggiore comprensione si ritiene
opportuno integrare nel testo i citati articoli. ART. 9 –
Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere
architettoniche
Si
ritiene importante sottolineare che l’articolo precisi che il ricavato delle
risorse da stanziare annualmente a favore degli interventi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche non possa essere destinato a diversa spesa. A
garanzia di questo obiettivo potrebbe introdursi l’obbligo da parte dei
Comuni di trasmettere annualmente alla Regione (centro regionale di
documentazione di cui all’Art. 18) apposita
dichiarazione sulle spese stanziate/sostenute in ottemperanza al disposto
della legge, sottoscritta dai responsabili del Servizio Finanziario e dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). ART. 10 – Facilitazioni per interventi su
immobili abitati da persone con disabilità Comma 1
Si
ritiene alquanto difficile poter quantificare gli incrementi volumetrici o di
superficie utile abitabile per la sola quota parte funzionale alla
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine sarebbe invece
opportuno che la norma definisca una qualche procedura operativa che agevoli
questa stima. Si
ritiene altresì che la riduzione del 30% del solo costo di costruzione dovuto
in relazione all’intervento costituisca comunque un’agevolazione abbastanza
limitata. Comma 2
Si
fa notare che la proposta contenuta nel disegno di legge, di consentire cioè
interventi di ampliamento della volumetria realizzati in aderenza agli
edifici esistenti, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
può far scaturire un conflitto di competenza con lo Stato. Rimanendo
comunque nell’ambito delle intenzioni dell’articolo, ad integrazione di
questo comma, si sottopone al relatore la proposta di poter consentire
particolari e speciali deroghe per piccoli ampliamenti anche per le
abitazioni ubicate nel centro storico (zona A), qualora si dimostri che,
sussistendo circostanziate e valide motivazioni, gli ampliamenti medesimi
favoriscano significativamente la vita di relazione del disabile e
costituiscano un intervento essenziale per la fruibilità dell’edificio da
parte dello stesso. Questa proposta trova fondamento sulla considerazione che
in molti piccoli comuni alcuni edifici del centro storico hanno un modesto
valore storico-architettonico e per essi è possibile eseguire interventi che
comportino piccoli aumenti di volume senza compromettere significativamente
il valore del centro storico stesso. La competenza in materia per
l’approvazione della deroga all’ampliamento in centro storico potrebbe
spettare alla Commissione Edilizia e/o alla Giunta Comunale. Comma
5 Si
fa notare come a fronte dei vantaggi di cui ai commi 1 e 2 (già presenti nella
Legge Regionale 4 aprile 2003. n. 7, che viene quindi abrogata), il disabile
sia tuttavia tenuto a produrre una certificazione progettuale e medica
adeguata, vincolandosi, con atto notarile trascritto per i nuovi volumi
realizzati, a non variarne l’uso, a non alienarli, né locarli se non ad altri
soggetti disabili. Il vincolo però rimane solo triennale. Considerati i
favori che comporta e la nuova riduzione del contributo “Bucalossi”,
a nostro parere il vincolo dovrebbe essere ben più duraturo: ad esempio
decennale, come in altri casi analoghi. ART. 13 – Edifici privati Riteniamo
importante sottolineare che l’articolo non giustifica sufficientemente le
motivazioni che estendono la possibilità di poter cumulare i contributi di
cui al comma 1 anche alla seconda abitazione. ART. 17 – Piano annuale di intervento Tra
le varie competenze della Giunta Regionale, condividiamo e consideriamo di
particolare interesse l’adozione del piano annuale di intervento, che
pensiamo dovrebbe ricadere “a cascata” su Province e Comuni. Questo in
osservanza alla giusta necessità di conferire maggiore funzionalità alla
legge di spesa per quanto riguarda le modalità mediante le quali la Regione
destina risorse del proprio bilancio a favore di interventi mirati in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche. ART. 18 – Centro di documentazione Comma
1 Sebbene
si condividano nelle linee generali le finalità indicate per l’istituzione di
un centro regionale di documentazione, riteniamo tuttavia importante sottolineare
alcune osservazioni in proposito. Le
soluzioni di cui al punto a) possono essere il risultato complessivo di una
attenta ricerca/analisi concepita e perfezionata a titolo personale da
professionisti che per questo potrebbero ritenere di non condividerla a
favore di altri. Nell’ipotesi del punto a) alcuni, o addirittura molti,
professionisti gioverebbero gratuitamente del lavoro intellettuale già svolto
da altri colleghi, risparmiando, rispetto a questi, tempo e quindi denaro.
Poiché viviamo in una società caratterizzata da un’economia globalizzata, il cui motore principale è la competitività
tra i vari soggetti economici, ci chiediamo quindi se sia eticamente
e professionalmente corretto rendere disponibile a “tutti” queste proprietà
intellettuali di “pochi”, e, in merito a questo, se sia sufficiente per le
finalità della norma di cui all’Art.1 il richiamo
al Principio di Sussidiarietà. Considerando
le finalità dell’Art. 1, si ritiene comunque utile
che il centro regionale di documentazione si avvalga di un “sistema qualità”
che, gestendo mediante un approccio per processi i punti a) e b), abbia per
obiettivo la verifica e il miglioramento continuo dell’efficacia delle
iniziative promosse e delle prestazioni dei servizi forniti. Comma
2 Nello
svolgimento dei compiti di cui al comma 1 punto a) dell’articolo si ritiene
che la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV) possa e
debba dare un significativo contributo in materia di soluzioni edilizie e
tecniche, sia in termini di qualità che di servizi forniti, al fine di
migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli
edifici pubblici e privati. Si
suggerisce pertanto al relatore del disegno di legge che, accanto alle unità
sanitarie locali e agli istituti universitari del Veneto, il centro di
documentazione si avvalga anche della collaborazione della FOIV, quale ente
garante delle competenze ingegneristiche dei
professionisti che vi sarebbero coinvolti. Comma 3
Il
comma prevede che la Giunta Regionale, tra le altre specifiche, possa
affidare la gestione del centro di documentazione anche a soggetti privati,
mediante la stipula di un’apposita convenzione. Considerata l’importanza di
questa funzione, si ritiene opportuno che dalla tipologia dei soggetti
potenzialmente idonei a tale scopo siano escluse le società a fine di lucro.
Questo al fine di garantire che le prestazioni fornite siano essenzialmente
finalizzate ad un servizio pubblico effettivamente a favore della collettività
e non viziate da interessi particolari. ART. 20 – Domande di contributo degli
enti pubblici Ci sembra opportuno che la norma precisi il “congruo
periodo” a cui si fa riferimento nell’articolo, al fine di specificare agli
enti pubblici, che hanno la proprietà o la disponibilità degli edifici e
degli spazi interessati agli interventi, le condizioni temporali che danno
diritto a presentare domanda per l’ottenimento dei contributi per
l’esecuzione degli interventi stessi. |
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