Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto

 

 

 

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Presentate in Consiglio Regionale del Veneto le osservazioni FOIV sul DL N. 120

 

 

Il 7 giugno 2006 la FOIV ha partecipato, presso la VII Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, all’audizione di consultazione sul Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale N. 120 – Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In questa seduta la Federazione ha presentato un proprio documento contenete le osservazioni che essa ha ritenuto fondamentale far presenti in sede regionale.

 

All’audizione erano presenti i rappresentanti degli Enti indicati di seguito:

Commissario ANMIC VENETO (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili)

Coordinatore regionale FAND VENETO (Federazione delle Associazioni Nazionali dei Disabili)

Presidente UIC (Unione Italiana Ciechi)

Presidente ENS (Ente Nazionale Sordomuti)

Presidente AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

Presidente ANCI VENETO (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani)

Presidente UPI VENETO (Unione delle Province Italiane)

Presidente FOAV (Federazione regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto)

Presidente FOIV (Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto)

Presidente del Comitato Veneto del Collegio dei Geometri

 

 

Disegno di Legge della GR n. 120 (DGR 3/DDL del 7 febbraio 2006) – Prima parte

Disegno di Legge della GR n. 120 (DGR 3/DDL del 7 febbraio 2006) – Seconda parte

 

Documento della Federazione sul DL n. 120

 

 

 

DOCUMENTO DELLA FEDERAZIONE SUL DL N. 120

 

 

Si espone di seguito una sintesi unitaria delle osservazioni, dei commenti e delle proposte formulate dagli ingegneri iscritti agli Ordini Professionali aderenti alla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV), relativa ai contenuti degli articoli del progetto di legge in oggetto. Si evidenzia facilmente come gli articoli analizzati siano fondamentalmente quelli più specialistici a contenuto tecnico in materia di edilizia, ma anche quelli a carattere più generale che maggiormente interessano gli ingegneri nello svolgimento della propria attività professionale.

 

 

ART. 1 – Finalità

 

Davvero fondamentale è l’introduzione del termine “fruibilità”, il quale, superando ed estendendo i limiti delle definizioni di “accessibilità, adattabilità e visitabilità” presenti nella legge da abrogare (Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 41), sintetizza e rafforza con efficacia l’importante concetto di possibilità per chiunque di poter utilizzare con pieno godimento, in sicurezza e autonomia, spazi, arredi, servizi e attrezzature messi a disposizione in edifici pubblici, privati e luoghi aperti al pubblico.

Opportuna anche la sostituzione del termine “handicap” con “disabilità”, poiché con quest’ultimo si vuole giustamente superare il limitato concetto di “ridotta o impedita capacità motoria”, per estenderlo e generalizzarlo invece a tutte le forme di disabilità, non solo a quelle fisiche. Disabili e anziani in primo luogo, ma anche disabili temporanei e persino i cittadini normodotati e in buona salute. E’ infatti importante sottolineare che una progettazione mirata e finalizzata a tenere conto delle particolari necessità dei cittadini disabili consente di ottenere una migliore “fruibilità” degli spazi d’uso anche per tutti gli altri cittadini.

 

 

ART. 6 – Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

 

Comma 1

Questo comma dell’articolo, prevedendo l’osservanza delle prescrizioni tecniche anche nei casi di ristrutturazione di interi edifici, se da un lato tutela giustamente il concetto di fruibilità di cui all’Art. 1, da un altro solleva tuttavia legittime interrogazioni sulle modalità di applicazione delle citate prescrizioni in situazioni ricorrenti nella pratica professionale. In altri termini si vuole richiamare l’attenzione del legislatore sul fatto che esistono casi concreti di intervento nei quali risulta assai difficoltoso da un punto di vista tecnico poter applicare la norma al fine di rispettare i citati criteri di fruibilità degli edifici.

Concretamente, un edificio che debba essere ristrutturato con destinazione d’uso aperta al pubblico, che non disponga fisicamente dello spazio per l’installazione dell’impianto di sollevamento (ascensore), pone serie problematiche al rispetto dell’accessibilità ai piani superiori da parte delle persone con disabilità. Ancora, non viene espressamente specificato se il rispetto della norma vale comunque anche per gli edifici privati di modeste dimensioni come le abitazioni unifamiliari.

Questi appena citati indicano esempi possibili di casi molto ricorrenti nell’esercizio della professione che questo comma dell’articolo non compendia adeguatamente. Questo vuoto normativo indurrebbe il progettista o a non eseguire l’opera, o a violare, per assurdo, la legge quando non è nelle condizioni di poter rispettare le prescrizioni normative per i necessari adeguamenti tecnico/strutturali (primo esempio), ovvero a rispettare le prescrizioni, ma con costi d’intervento molto onerosi a carico di ogni committente anche per edifici privati di piccole dimensioni (secondo esempio).

Questo articolo, infine, specifica che l’emanazione delle prescrizioni tecniche sono stabilite con provvedimenti della Giunta Regionale, giustamente più flessibili, su temi che hanno per oggetto situazioni in rapida evoluzione rispetto alla legislazione statale, che invece ne indica i principi fondamentali di carattere generale.

Comma 2

E’ opportuno che questo comma dell’articolo elenchi le “normative tecniche specifiche” il cui rispetto, nel caso di singole parti di edifici, non obbliga ad applicare le prescrizioni tecniche di cui al comma 1.

 

 

ART. 7 – Coordinamento con le norme edilizie

 

Comma 2 e comma 3

Se nelle indicazioni generali date dalla norma c’è il pregio di riunire in un’unica figura le competenze di cui al comma 3, l’istituzione del tecnico esperto in materia di barriere architettoniche da un punto di vista operativo/funzionale implica una serie di legittime interrogazioni ed osservazioni che a nostro giudizio potrebbero comprometterne l’opportunità dell’esistenza stessa.

Innanzitutto la norma specifica che la Giunta Regionale stabilisce solamente i criteri per l’attribuzione della qualifica, di cui al comma 4, ma nulla precisa a riguardo di chi ha poi l’autorità per conferire questa qualifica. Ma per i suddetti criteri non vengono elencate neppure le linee guida generali che ne dovrebbero essere a fondamento: sono da citare, ad esempio, l’esperienza maturata nel settore edilizio, i corsi di formazione specialistici svolti nell’ambito specifico o che dovranno essere sostenuti, ecc.

La norma è poi carente su un punto di fondamentale importanza: non viene specificato se il tecnico esperto è una figura che dovrà svolgere la propria attività all’interno dell’Amministrazione Pubblica, ovvero debba essere un professionista esterno incaricato su nomina da parte di qualche Ente preposto allo scopo (Ordine Professionale, Amministrazione Comunale, ecc.).

L’ipotesi di una figura interna all’Amministrazione Pubblica rischia di appesantire la burocrazia del processo progettuale, di per sé già aggravato dai molti adempimenti legislativi, poiché introdurrebbe nuove procedure per ottenere la richiesta di parere obbligatorio per tutti i progetti, quelli pubblici da approvare e quelli privati da autorizzare. La conseguenza più rilevante sarebbe costituita da un significativo allungamento dei tempi per l’ottenimento di tutti i permessi e le concessioni necessarie per l’inizio dei lavori, sia pubblici che privati. Inoltre l’introduzione di questa figura tecnica rappresenterebbe un costo economico aggiuntivo per le casse degli Enti Pubblici, come noto, sempre in difficoltà per le limitate risorse disponibili.

Anche l’ipotesi di un professionista esterno sembra una soluzione poco agevole da perseguire nella pratica professionale. Si ritiene infatti che essa, oltre a non contribuire a semplificare l’applicazione della norma in oggetto nel contesto complessivo del progetto/lavoro, aggiunge un ulteriore livello esterno di “controllo superiore” con il quale il professionista dovrà comunque interagire e confrontarsi per ottenerne il parere di approvazione/autorizzazione. Se l’istituzione di questa figura dovesse comunque concretizzarsi, si spera che ciò comporti un effettivo miglioramento nella cultura tecnica per tutti e non solo un’occasione di lavoro “burocratico” e/o di assunzioni/incarichi più o meno clientelari negli/dagli uffici tecnici comunali. Sembra infatti molto concreto il rischio che l’adozione di questa soluzione possa portare all’instaurarsi di un sistema di clientelismo che, non giovando a nessuno, contrasterebbe sia con le finalità della norma di cui all’Art. 1, sia con i principi deontologici della nostra categoria.

Visto comunque che la norma non sembra presentare particolare difficoltà, nell’interpretazione degli articoli e neppure nella loro applicazione nell’ambito professionale, appare eventualmente più ragionevole che questa mansione di tecnico esperto possa essere integrata a quelle di una figura già esistente nel processo progettuale. Per i lavori privati potrebbe coincidere con il professionista stesso, in possesso dei requisiti necessari da definire, mentre per i lavori pubblici il parere obbligatorio di cui al comma 2 potrebbe essere di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di cui agli Artt. 4, 5, 6, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e Art. 7, Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Il RUP, che in ogni caso è un tecnico di cui all’Art. 7, comma 5, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, tra gli altri compiti ha infatti anche quello di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando o facendo verificare che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti. Per facilitare lo svolgimento di questo compito, il RUP potrebbe accedere ai dati archiviati nel centro regionale di documentazione di cui all’Art. 18.

Comma 4

Si ritiene opportuno che il testo del comma in oggetto venga modificato come segue (in grassetto le aggiunte):

La Giunta Regionale, sentito il parere della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri, della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti e del Comitato Veneto del Collegio dei Geometri stabilisce mediante apposita delibera i criteri per l'attribuzione della qualifica di esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al comma 2.

 

 

ART. 8 – Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche

 

L’articolo non indica esplicitamente se l’attuazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’Art. 8, mediante interventi di adeguamento, riguarda solo gli edifici pubblici ovvero anche quelli privati. Più precisamente esso rimanda comunque all’Art. 32, comma 21, Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e all’Art. 24, comma 9, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che fanno riferimento solo agli edifici pubblici già esistenti. Poiché a questi interventi di adeguamento sono riservati parte dei proventi comunali (Art. 9), per una maggiore comprensione si ritiene opportuno integrare nel testo i citati articoli.

 

 

ART. 9 – Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche

 

Si ritiene importante sottolineare che l’articolo precisi che il ricavato delle risorse da stanziare annualmente a favore degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche non possa essere destinato a diversa spesa.

A garanzia di questo obiettivo potrebbe introdursi l’obbligo da parte dei Comuni di trasmettere annualmente alla Regione (centro regionale di documentazione di cui all’Art. 18) apposita dichiarazione sulle spese stanziate/sostenute in ottemperanza al disposto della legge, sottoscritta dai responsabili del Servizio Finanziario e dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

 

 

ART. 10 – Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità

 

Comma 1

Si ritiene alquanto difficile poter quantificare gli incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile per la sola quota parte funzionale alla eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine sarebbe invece opportuno che la norma definisca una qualche procedura operativa che agevoli questa stima.

Si ritiene altresì che la riduzione del 30% del solo costo di costruzione dovuto in relazione all’intervento costituisca comunque un’agevolazione abbastanza limitata.

Comma 2

Si fa notare che la proposta contenuta nel disegno di legge, di consentire cioè interventi di ampliamento della volumetria realizzati in aderenza agli edifici esistenti, in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, può far scaturire un conflitto di competenza con lo Stato.

Rimanendo comunque nell’ambito delle intenzioni dell’articolo, ad integrazione di questo comma, si sottopone al relatore la proposta di poter consentire particolari e speciali deroghe per piccoli ampliamenti anche per le abitazioni ubicate nel centro storico (zona A), qualora si dimostri che, sussistendo circostanziate e valide motivazioni, gli ampliamenti medesimi favoriscano significativamente la vita di relazione del disabile e costituiscano un intervento essenziale per la fruibilità dell’edificio da parte dello stesso. Questa proposta trova fondamento sulla considerazione che in molti piccoli comuni alcuni edifici del centro storico hanno un modesto valore storico-architettonico e per essi è possibile eseguire interventi che comportino piccoli aumenti di volume senza compromettere significativamente il valore del centro storico stesso. La competenza in materia per l’approvazione della deroga all’ampliamento in centro storico potrebbe spettare alla Commissione Edilizia e/o alla Giunta Comunale.

Comma 5

Si fa notare come a fronte dei vantaggi di cui ai commi 1 e 2 (già presenti nella Legge Regionale 4 aprile 2003. n. 7, che viene quindi abrogata), il disabile sia tuttavia tenuto a produrre una certificazione progettuale e medica adeguata, vincolandosi, con atto notarile trascritto per i nuovi volumi realizzati, a non variarne l’uso, a non alienarli, né locarli se non ad altri soggetti disabili. Il vincolo però rimane solo triennale. Considerati i favori che comporta e la nuova riduzione del contributo “Bucalossi”, a nostro parere il vincolo dovrebbe essere ben più duraturo: ad esempio decennale, come in altri casi analoghi.

 

 

ART. 13 – Edifici privati

 

Riteniamo importante sottolineare che l’articolo non giustifica sufficientemente le motivazioni che estendono la possibilità di poter cumulare i contributi di cui al comma 1 anche alla seconda abitazione.

 

 

ART. 17 – Piano annuale di intervento

 

Tra le varie competenze della Giunta Regionale, condividiamo e consideriamo di particolare interesse l’adozione del piano annuale di intervento, che pensiamo dovrebbe ricadere “a cascata” su Province e Comuni. Questo in osservanza alla giusta necessità di conferire maggiore funzionalità alla legge di spesa per quanto riguarda le modalità mediante le quali la Regione destina risorse del proprio bilancio a favore di interventi mirati in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

ART. 18 – Centro di documentazione

 

Comma 1

Sebbene si condividano nelle linee generali le finalità indicate per l’istituzione di un centro regionale di documentazione, riteniamo tuttavia importante sottolineare alcune osservazioni in proposito.

Le soluzioni di cui al punto a) possono essere il risultato complessivo di una attenta ricerca/analisi concepita e perfezionata a titolo personale da professionisti che per questo potrebbero ritenere di non condividerla a favore di altri. Nell’ipotesi del punto a) alcuni, o addirittura molti, professionisti gioverebbero gratuitamente del lavoro intellettuale già svolto da altri colleghi, risparmiando, rispetto a questi, tempo e quindi denaro. Poiché viviamo in una società caratterizzata da un’economia globalizzata, il cui motore principale è la competitività tra i vari soggetti economici, ci chiediamo quindi se sia eticamente e professionalmente corretto rendere disponibile a “tutti” queste proprietà intellettuali di “pochi”, e, in merito a questo, se sia sufficiente per le finalità della norma di cui all’Art.1 il richiamo al Principio di Sussidiarietà.

Considerando le finalità dell’Art. 1, si ritiene comunque utile che il centro regionale di documentazione si avvalga di un “sistema qualità” che, gestendo mediante un approccio per processi i punti a) e b), abbia per obiettivo la verifica e il miglioramento continuo dell’efficacia delle iniziative promosse e delle prestazioni dei servizi forniti.

Comma 2

Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 punto a) dell’articolo si ritiene che la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV) possa e debba dare un significativo contributo in materia di soluzioni edilizie e tecniche, sia in termini di qualità che di servizi forniti, al fine di migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati.

Si suggerisce pertanto al relatore del disegno di legge che, accanto alle unità sanitarie locali e agli istituti universitari del Veneto, il centro di documentazione si avvalga anche della collaborazione della FOIV, quale ente garante delle competenze ingegneristiche dei professionisti che vi sarebbero coinvolti.

Comma 3

Il comma prevede che la Giunta Regionale, tra le altre specifiche, possa affidare la gestione del centro di documentazione anche a soggetti privati, mediante la stipula di un’apposita convenzione. Considerata l’importanza di questa funzione, si ritiene opportuno che dalla tipologia dei soggetti potenzialmente idonei a tale scopo siano escluse le società a fine di lucro. Questo al fine di garantire che le prestazioni fornite siano essenzialmente finalizzate ad un servizio pubblico effettivamente a favore della collettività e non viziate da interessi particolari.

 

 

ART. 20 – Domande di contributo degli enti pubblici

 

Ci sembra opportuno che la norma precisi il “congruo periodo” a cui si fa riferimento nell’articolo, al fine di specificare agli enti pubblici, che hanno la proprietà o la disponibilità degli edifici e degli spazi interessati agli interventi, le condizioni temporali che danno diritto a presentare domanda per l’ottenimento dei contributi per l’esecuzione degli interventi stessi.

 

FOIVPegaso District, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia