
Federazione regionale degli Ordini degli
Ingegneri del Veneto
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Sentenza delle Corte di Giustizia
Europea del 5 dicembre 2006 Con
la sentenza del 5 dicembre 2006,
la Corte di Giustizia Europea interviene sul tema delle tariffe professionali
degli avvocati. La sentenza riunisce due cause simili (C-94/04 e C 202/04) relativamente alle quali i giudici italiani avevano posto
alla Corte del Lussemburgo la questione della conformità tra le norme
nazionali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato e le regole
comunitarie in materia di concorrenza. I
giudici europei hanno stabilito che, in base agli Artt.
10, 81 e 82 del Trattato dell’Unione Europea, è consentito fissare minimi
tariffari per gli onorari degli avvocati a cui, in linea di principio, non
sia possibile derogare. Tuttavia,
vietare in maniera assoluta di derogare agli onorari minimi costituisce una
restrizione della libera prestazione dei servizi. Spetta al giudice
verificare se tale divieto di deroga risponda realmente agli obiettivi della
tutela dei consumatori e della buona amministrazione
della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa
impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Si tratta di
due concetti apparentemente contrastanti che hanno dato luogo ad
interpretazioni diametralmente opposte. Interpretazione del Ministero dello
Sviluppo Economico Il
Ministro dello Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, in una nota diffusa dal
suo Dicastero, plaude alla sentenza sintetizzandola come una bocciatura del
sistema obbligatorio delle tariffe minime. “Si tratta – secondo Bersani – di una ulteriore
conferma della bontà della scelte fatte dal governo italiano con il decreto
sulle liberalizzazioni, che anticipatamente aveva soppresso in via generale
il regime tariffario, preso in esame dalla Corte”. Interpretazione del Consiglio
Nazionale Forense Di
segno totalmente opposto l’interpretazione che gli avvocati danno della
stessa sentenza: secondo il Consiglio Nazionale Forense “la Corte UE
smentisce il Governo italiano e conferma la legittimità dei minimi tariffari
degli Avvocati”. “I recenti provvedimenti nazionali – si legge nel comunicato
- si basavano sull’indimostrato assunto, oggi
smentito dalla Corte, che l’eliminazione di qualsiasi regolazione fosse
imposta dal diritto comunitario e si traducesse invariabilmente ed
automaticamente in vantaggio per il cittadino/consumatore”. Ciascuna
delle parti ha enfatizzato l’aspetto più in linea con le proprie posizioni;
la legittimità di fissare minimi, che però costituiscono una restrizione
della libera prestazione dei servizi sembrerebbe una contraddizione
irrisolvibile. Forse la risposta è contenuta nel punto in cui la Corte
rimette ai giudici italiani la facoltà di verificare se la fissazione di
minimi risponda ad obiettivi di tutela dei
consumatori e di buona amministrazione della giustizia. Entra in gioco quindi
la necessità di applicare dei criteri di valutazione
della qualità delle prestazioni professionali. Sebbene la sentenza si
riferisca agli onorari degli avvocati, il tema desta l’interesse di tutte le
categorie professionali, dal momento che negli ultimi mesi il decreto Bersani e il disegno di legge di riforma delle
professioni hanno affrontato il problema. Sentenza della
Corte di Giustizia Europea del 5.12.2006 Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense |
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