Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto

 

 

 

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Sentenza delle Corte di Giustizia Europea del 5 dicembre 2006

 

 

Con la sentenza del 5 dicembre 2006, la Corte di Giustizia Europea interviene sul tema delle tariffe professionali degli avvocati. La sentenza riunisce due cause simili (C-94/04 e C 202/04) relativamente alle quali i giudici italiani avevano posto alla Corte del Lussemburgo la questione della conformità tra le norme nazionali relativi alla tariffa degli onorari di avvocato e le regole comunitarie in materia di concorrenza.

I giudici europei hanno stabilito che, in base agli Artt. 10, 81 e 82 del Trattato dell’Unione Europea, è consentito fissare minimi tariffari per gli onorari degli avvocati a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare.

Tuttavia, vietare in maniera assoluta di derogare agli onorari minimi costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi. Spetta al giudice verificare se tale divieto di deroga risponda realmente agli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Si tratta di due concetti apparentemente contrastanti che hanno dato luogo ad interpretazioni diametralmente opposte.

 

Interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani, in una nota diffusa dal suo Dicastero, plaude alla sentenza sintetizzandola come una bocciatura del sistema obbligatorio delle tariffe minime. “Si tratta – secondo Bersani – di una ulteriore conferma della bontà della scelte fatte dal governo italiano con il decreto sulle liberalizzazioni, che anticipatamente aveva soppresso in via generale il regime tariffario, preso in esame dalla Corte”.

 

Interpretazione del Consiglio Nazionale Forense

Di segno totalmente opposto l’interpretazione che gli avvocati danno della stessa sentenza: secondo il Consiglio Nazionale Forense “la Corte UE smentisce il Governo italiano e conferma la legittimità dei minimi tariffari degli Avvocati”. “I recenti provvedimenti nazionali – si legge nel comunicato - si basavano sull’indimostrato assunto, oggi smentito dalla Corte, che l’eliminazione di qualsiasi regolazione fosse imposta dal diritto comunitario e si traducesse invariabilmente ed automaticamente in vantaggio per il cittadino/consumatore”.

 

Ciascuna delle parti ha enfatizzato l’aspetto più in linea con le proprie posizioni; la legittimità di fissare minimi, che però costituiscono una restrizione della libera prestazione dei servizi sembrerebbe una contraddizione irrisolvibile. Forse la risposta è contenuta nel punto in cui la Corte rimette ai giudici italiani la facoltà di verificare se la fissazione di minimi risponda ad obiettivi di tutela dei consumatori e di buona amministrazione della giustizia. Entra in gioco quindi la necessità di applicare dei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali.

Sebbene la sentenza si riferisca agli onorari degli avvocati, il tema desta l’interesse di tutte le categorie professionali, dal momento che negli ultimi mesi il decreto Bersani e il disegno di legge di riforma delle professioni hanno affrontato il problema.

 

 

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5.12.2006

 

Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense

 

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