Formazione continua obbligatoria dal 1 gennaio 2014
Diffuse dal CNI le Linee di indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento professionale, obbligatorio dal 01/01/2014.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con Circolare n. 302 del 13/12/2013, ha inviato ai Consigli degli ordini provinciali, le Linee di indirizzo per l’applicazione del Regolamento per l’aggiornamento professionale, approvate in data 13/12/2013, a seguito del parere espresso dall’Assemblea dei Presidenti del 23/11/2013.
L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorrerà dal 01/01/2014.
Le linee di indirizzo riportano utili informazioni:
- per gli iscritti;
- per gli ordini territoriali;
- per le associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del regolamento;
- sulla banca dati degli eventi formativi;
- in merito all’anagrafe nazionale crediti e certificazione obblighi formativi iscritti;
- in riferimento all’applicazione dell’art. 13 del regolamento, ovvero l’entrata in vigore e disciplina transitoria. Riconoscimento dei CFP per attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore dello stesso;
- sulle singole attività formative di cui all’art. 4, comma 5 e all’art. 8, comma 1, lett. g) del regolamento;
- sui criteri di attribuzione dei cfp non espressamente indicati nell’allegato A del regolamento;
- in merito alle attività connesse all’applicazione del regolamento e delle relative linee di indirizzo.
Per ciò che riguarda gli Ingegneri iscritti all’ordine, le linee di indirizzo hanno chiarito diversi punti, tra i quali:
- è possibile conseguire CFP in qualsiasi area formativa indipendentemente dal settore di iscrizione, con l’unica eccezione dei 5 CFP relativi a “etica e deontologia professionale” che devono obbligatoriamente essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione;
- i corsi validi per il conseguimento dei CFP sono esclusivamente quelli organizzate dagli Ordini territoriali, da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI;
- i corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP è quello indicato nell’Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP);
- per l’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile (Allegato A al Regolamento), gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività;
- per quanto concerne convegni e conferenze, è necessario identificare le ore adibite esclusivamente all’attività formativa. E’ su queste ore che verranno attribuiti i CFP, secondo il criterio e i limiti indicati nell’Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno). Le stesse modalità di attribuzione dei CFP saranno applicate anche agli altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all’Allegato A del Regolamento;
- agli iscritti che siano contestualmente soggetti obbligati all’adempimento dell’aggiornamento della competenza professionale e docenti nell’ambito di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconosciute dal Regolamento, sono attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno. L’attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.
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