Riferimenti normativi
Il Regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (Dpr 137/2012).
Le linee di indirizzo hanno chiarito diversi punti, tra i quali:
- è possibile conseguire CFP in qualsiasi area formativa indipendentemente dal settore di iscrizione, con l’unica eccezione dei 5 CFP relativi a “etica e deontologia professionale” che devono obbligatoriamente essere conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione;
- i corsi validi per il conseguimento dei CFP sono esclusivamente quelli organizzate dagli Ordini territoriali, da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI;
- i corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP è quello indicato nell’Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP);
- per l’ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile (Allegato A al Regolamento), gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all’Anagrafe Nazionale, tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un’autocertificazione, nella quale si attesti l’aggiornamento professionale concernente la propria attività;
- per quanto concerne convegni e conferenze, è necessario identificare le ore adibite esclusivamente all’attività formativa. E’ su queste ore che verranno attribuiti i CFP, secondo il criterio e i limiti indicati nell’Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno). Le stesse modalità di attribuzione dei CFP saranno applicate anche agli altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all’Allegato A del Regolamento;
- agli iscritti che siano contestualmente soggetti obbligati all’adempimento dell’aggiornamento della competenza professionale e docenti nell’ambito di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale riconosciute dal Regolamento, sono attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno. L’attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.
Seconda parte delle linee di indirizzo, hanno come oggetto le attività formative erogate a distanza (FAD).
Altre questioni trattate:
- fattispecie di esonero e le procedure per ottenerlo
- criteri per il rilascio delle certificazioni dei CFP e per la riconoscibilità delle attività formative frequentate all’estero
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Sfoglia on-line la pubblicazione edita dal CNI “Il sistema di formazione continua dell’Ingegnere: da obbligo a opportunità” un utile compendio per comprendere le implicazioni e l’organizzazione del sistema di formazione continua http://www.paperlit.com/webreader/read/formazionecni/#/formazionecni?page=1
Il PDF completo può essere scaricato dal sito del CNI www.tuttoingegnere.it
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