NORMATIVA PER LE ZONE SISMICHE
È disponibile on line, in due volumi, il compendio sulla normativa sismica vigente http://www.regione.veneto.it/web/sismica/normativa-sismica (aggiornata al 31.08.2017)
Predisposto dagli Uffici Regionali.
È disponibile on line, in due volumi, il compendio sulla normativa sismica vigente http://www.regione.veneto.it/web/sismica/normativa-sismica (aggiornata al 31.08.2017)
Predisposto dagli Uffici Regionali.
Con la pubblicazione del D.M. Giustizia n. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 20.12.2013, si è finalmente interrotta la fase di incertezza e confusione in cui erano costrette ad operare le professioni tecniche e le Amministrazioni Pubbliche a seguito della cancellazione dei riferimenti tariffari.
La principale novità del cosiddetto decreto Parametri Opere Pubbliche, è quella di aver individuato e reso obbligatori quei parametri che determinano i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi tecnici secondo un criterio oggettivo e trasparente.
Al fine di facilitare il lavoro alle Stazioni Appaltanti e ai Professionisti, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente con quello degli Architetti, ha realizzato un software che permette di calcolare i compensi professionali in modo semplice ed immediato. Il software è scaricabile gratuitamente, insieme ad una guida all’utilizzo, dal sito istituzionale www.tuttoingegnere.it cliccando le frecce sulla banda centrale dell’home page fino alla voce CORRISPETTIVI.
Questo è il link diretto https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page?contentId=IMG15
Scarica la circolare del CNI n. 329 del 21/02/2014 relativa alla mancata applicazione da parte delle stazioni appaltanti del DM 143/2013.
Allegati Circolare n. 329/2014:
Lettera FOIV – Ordine Ingegneri di Venezia
Minitoraggio Bandi D.M.143/2013
L’annosa questione delle competenze professionali sui beni immobili appartenenti al patrimonio artistico è stata ripresa dal Consiglio di Stato con la recente sentenza 21/2014, depositata il 9 gennaio scorso, che ha esaminato i ricorsi che vedevano coinvolti i nostri Ordini veneti. Con tale sentenza si riafferma l’orientamento sancito dall’articolo 52 del Regio Decreto n.2537 del 23 ottobre 1925, che riserva ai soli architetti le attività professionali sugli immobili di pregio storico-artistico; permane invece la competenza degli ingegneri per “le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria”, cioè l’intervento tecnico.
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